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E' tornato alla Casa del Padre

Spazio Utim - Non ci sono scuse per Comuni e Consorzi

Interessa i familiari e i tutori di persone anziane malate e/o con disabilità non autosufficienti inserite in strutture residenziali socio-sanitarie (es. Rsa, Comunità alloggio, ecc.):

i Comuni e i Consorzi socio-assistenziali (es. Cisa12) devono tener conto solo dell’Isee per definire la quota di compartecipazione a carico della persona ricoverata.

È quanto hanno ribadito recenti provvedimenti dei Tribunali, a cui hanno dovuto ricorrere i familiari dei degenti, confermando peraltro quanto prevede la normativa vigente.

Ricordiamo che le prestazioni residenziali socio-sanitarie, come la Rsa, sono garantite dalla Sanità, che però copre in genere solo la metà del costo. La rimanente parte grava sull’utente. Se non ce la fa a pagarla, può chiedere aiuto al Comune/Consorzio. Questi deve intervenire obbligatoriamente, previa verifica della situazione economica dell’utente e misura della compartecipazione – questo il nodo della questione – per mezzo dell’Isee (Dpcm 159/2013).

Accenniamo a due recenti sentenze in proposito. L’8 giugno scorso il TAR della Lombardia è intervenuto contro un provvedimento adottato da un Comune della provincia di Pavia. Esso riguardava l’integrazione della retta alberghiera di una paziente anziana malata non autosufficiente ricoverata in Rsa (prestazione esigibile, rientrante nei Lea).

Il Comune, difatti, non osservava le disposizioni dell’ISEE e prevedeva dunque altre condizioni. Per cui il suo intervento non integrava interamente quella parte della retta che la paziente non era in grado di versare alla Rsa con le sue sole risorse economiche. Ciò di fatto costringeva, indirettamente e illegittimamente, i familiari ad intervenire per la contribuzione della retta alberghiera.

Nella sentenza, il Giudice ha dapprima confermato che «i Comuni [e quindi anche i Consorzi socio-assistenziali] debbono determinare la quota di compartecipazione dell’assistito esclusivamente valutandone la capacità economica in base ai criteri ISEE» che peraltro «costituiscono un livello essenziale delle prestazioni [LEA]». Poi ha evidenziato che «l’utente vanta un vero e proprio diritto soggettivo (…) a non vedersi richiedere una compartecipazione di misura superiore a quella determinata in base a detti criteri [ISEE]». Pertanto «non possono gli stessi Comuni incidere negativamente su tale diritto invocando generici limiti di bilancio, dovendo semmai il bilancio comunale adeguarsi ai bisogni dell’utenza».

L’altra sentenza è appena dell’8 ottobre scorso. Sempre il TAR Lombardia contro un Comune del milanese. Questa volta si trattava di una persona con grave disabilità inserita in una Comunità residenziale. Ancora una volta il Tribunale ha affermato che i Comuni (e quindi anche i Consorzi socio-assistenziali) non possono discostarsi dalla normativa nazionale sull’ISEE. In più, in questo caso, il TAR ha addirittura condannato il Comune anche al rimborso delle spese in giudizio a favore del ricorrente.

Queste sentenze si aggiungono ad altri precedenti dispositivi, confermando – se ce ne fosse ancora bisogno - come null’altro criterio diverso da quello dell’ISEE possa essere preso in considerazione per il calcolo della quota di compartecipazione a carico dell’utente al costo della prestazione (per la quota non coperta dal Fondo sanitario). Purtroppo diversi sono i Comuni ed i Consorzi socio-assistenziali che non hanno ancora adeguato i loro regolamenti sulle contribuzioni alle nuove disposizioni vigenti (tra i quali anche Consorzi locali). Auspichiamo che provvedano senza aspettare censure giudiziarie, con condanne anche per la refusione delle spese legali sostenute dai ricorrenti.

Giuseppe D'Angelo

UTIM Nichelino

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